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Maternità

L’assenza di utero e quindi della possibilità di poter procreare spontaneamente pone in una condizione più svantaggiata rispetto a quella di altre donne, sebbene, come è noto, per vari motivi,  il tasso d’infertilità nelle Nazioni occidentali, compresa la nostra, risulta costantemente in aumento (circa il 15% delle coppie in Italia).


Compito della nostra Associazione non è quello di cercare di indirizzare le ragazze che vogliono diventare madri a prediligere una modalità piuttosto che l’altra, ma si limita a riportare informazioni riguardo a ciascuna delle opzioni che fotografano e fotograferanno lo stato attuale e gli eventuali cambiamenti relativo a questo fondamentale aspetto della vita di ogni essere umano.

Le opzioni per coronare questa legittima aspirazione, allo stato attuale, sono essenzialmente tre:

L’adozione

GPA - La gestazione per altri (Gestazione Etica)

Il trapianto d’utero

Nei capitoli dedicati a queste tre modalità troverete richiami di natura scientifica e giuridica che meglio consentiranno di valutare la reale natura di ciò di cui si parla.

link utile L'Altra Cicogna Onlus: https://www.facebook.com/laltracicognaonlus/

L'Adozione

Norme che regolano l’adozione in Italia

 

Il 29 maggio 1993 viene redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell’Aja, ratificata dal Parlamento italiano con la legge 31 dicembre 1998, cn.76. Al centro della convenzione c’è il minore e i suoi diritti fondamentali, compreso quello di avere una famiglia. La convenzione prevede che gli stati aderenti applichino misure prioritarie perché i minori, ove sia possibile, restino con la famiglia di origine, altrimenti ricorrano all’adozione.

L’adozione internazionale viene così normata a livello sovranazionale, riconoscendola come un’opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine» e viene resa più trasparente e controllata.

Non tutti gli stati hanno ratificato questa convenzione, e alcuni Paesi ratificanti hanno sospeso le adozioni internazionali verso i Paesi non ratificanti (per esempio, in Bolivia non è più consentita, salvo casi eccezionali, l’adozione internazionale da parte di cittadini statunitensi, in quanto gli USA, a differenza della Bolivia, non hanno ratificato la Convenzione).

Altri Paesi ratificanti hanno invece firmato accordi bilaterali con Paesi non ratificanti in modo da mantenere comunque garantiti i principi di trasparenza e sussidiarietà ispirati alla Convenzione dell’Aja.

L'adozione

Norme che regolano l’adozione in Italia

La procedura per l’adozione nazionale e quella internazionale differiscono perchè nel secondo caso è preponderante l’autorità del paese straniero del minore.

Requisiti di Coppia

In Italia non tutti possono adottare. La legge 184/83 prevede che possano presentare domanda di adozione le coppie sposate da almeno 3 anni o che possano dimostrare, se sposati da meno tempo, di aver convissuto per almeno 3 anni. Non deve esserci stata alcuna separazione, neanche di fatto, tra i coniugi.

Tra il bambino adottato e i coniugi deve esserci una differenza minima di età di 18 anni e massima di 45 anni (ma sulla massima sono previste eccezioni).

Idoneità

Per poter adottare un bambino i coniugi devono essere ritenuti idonei ad educare e mantenere il bambino.

Se per il primo punto sono sufficienti i documenti (ad esempio lo stato civile e quello di famiglia oltre che il certificato di nascita), l’idoneità richiede il superamento di un esame attento da parte dei servizi sociali del comune in cui si vive, verificato dal tribunale dei minori di competenza.

Domanda di Adozione 

E' una domanda in carta semplice, che vale 3 anni ed è rinnovabile, da presentare al Tribunale, che deve includere vari documenti (oltre ai certificati già citati): 730 o busta paga, certificato del casellario giudiziale, certificato del medico di base e anche assenso scritto dei nonni (nel caso di loro decesso, certificato di morte).

Accreditamento della capacità di Coppia

Tappa fondamentale, a volte, come si diceva, psicologicamente stressante per la coppia che si sente ‘sotto esame’. Entro quattro mesi dall’avvio della domanda, il Tribunale dispone attraverso i servizi sociali del comune di residenza una serie di approfonditi accertamenti: s’indagano le motivazioni della domanda, la situazione e le dinamiche famigliari. Al termine del periodo di accertamento, una relazione sarà affidata al Tribunale per il giudizio circa l’idoneità della coppia ad adottare.

Affidamento pre adottivo

Se l’indagine ha esito positivo, il Tribunale, tramite ordinanza del giudice, può dar via all’affidamento preadottivo della durata di un anno scegliendo per la domanda di adozione il minore considerato più idoneo. Questa tappa, per i motivi che si diceva, spesso necessita di lunga attesa.

Dichiarazione d'adozione 

Dopo il primo anno, se esistono tutte le condizioni previste dalla legge (se i minori hanno più di 14 anni va considerato anche il loro giudizio) il minore è definitivamente adottato. Il bambino finalmente è figlio legittimo della coppia, adotta il cognome della famiglia adottiva e non ha più rapporti giuridici con la famiglia d’origine.

Gestazione per Altri

GPA

Gestazione Per Altri ( Gestazione Etica ) 

link utile: Associazione Luca Coscioni 

https://www.associazionelucacoscioni.it/cosa-facciamo/fecondazione-assistita/gestazione-per-altri/

 

La Gestazione per Altri è una modalità di mutuo soccorso tra esseri umani che principalmente risolve un problema di sterilità femminile.
Se ne fa menzione già nella Bibbia, quando a ricorrervi fu Abramo su proposta di sua moglie Sarah.
In epoca romana la “locatio ventris” era una prassi accettata ed attuata, e via narrando nel corso dei secoli e della storia dell’uomo.
Con il termine di “maternità surrogata” si intende quella di donna che partorisce il bambino fornendo anche la parte genetica femminile al prodotto di concepimento, ovvero il suo ovocita.
Nel caso delle donne affette da Sindrome di Rokitansky, viene generato in vitro un embrione che sarà formato dall’ovocita di tale donna e dallo spermatozoo del suo partner. L’embrione verrà impiantato nell’utero di una donna che si rende disponibile a condurre quella gravidanza che per la madre biologica non è possibile.

Questa è la vera Gestazione per Altri.

Sebbene tale modalità terapeutica è pratica legale in molti Paesi con civiltà giuridica a noi affine, che condividono i nostri stessi valori di protezione della dignità umana e dei diritti individuali, (quali molti Stati degli U.S.A., il Regno Unito, il Canada etc), in altri Paesi per la medesima attività è prevista l’illiceità civile e, nel caso dell’Italia, persino quella penale.


La legge 40/04 all’articolo 12 comma 6, recita al proposito: “Chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a 1.200.000 euro.”
Nonostante questo severo approccio legislativo italiano alla GPA, anche in Italia sempre più personalità del mondo intellettuale e scientifico, oltre i comuni cittadini, si interrogano sulle reali motivazioni di tale opposizione.
Nonostante il divieto, molte coppie, di cui il 90% eterosessuali e il 10% omosessuali, ricorrono alla pratica all’estero, nei Paesi ove questo è consentito.


A tutela dei loro diritti e delle loro famiglie che in questo modo si completano, occorre citare il recente pronunciamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, al quale aderiscono 47 paesi Europei tra i quali l’Italia, che il 10 aprile 2019 con un parere orientativo espresso all’unanimità, ha sancito testualmente:

“Un bambino che nasce all’estero per maternità surrogata nel quale la GPA è legale, deve essere riconosciuto anche in Paesi Europei in cui questa pratica non è consentita, con la trascrizione immediata all’anagrafe”.

Per la legge italiana è considerata legalmente “madre” solo chi il bimbo l’ha messo al mondo, a prescindere dal suo corredo cromosomico, (oltre naturalmente alle madri divenuti tali per provvedimento di adozione).
Questa supremazia dell’utero del resto è riconosciuta da un ordinamento nel quale donne che non hanno ovociti propri, ad esempio per pregressi tumori ovarici, possono avere figli grazie a ovociti donati da altre donne, fecondati in vitro e impiantati nel loro utero.


Alle donne con Sindrome di Rokitansky, che potrebbero essere loro stesse donatrici di ovociti per tali donne, la legge 40/04 vieta la possibilità di diventare madri dei propri figli biologici, se partoriti in Italia da altra donna.

Non dappertutto si pensa e si opera allo stesso modo.

Nelle Nazioni ove la GPA è normata e disciplinata da oltre trent’anni, questa pratica è considerata nulla di diverso che non una modalità terapeutica per supplire la mancanza di un utero di donne biologicamente in grado comunque di avere propri figli.


In alcun Stati la GPA è consentita solo per coppie eterosessuali, in altri questa modalità è consentita anche a genitori omosessuali, senza turbamenti o scandali particolari.

In Europa, sempre più Nazioni hanno iniziato a normare la GPA.

Ultima in ordine di tempo il Portogallo, ove il Tribunale Costituzionale nell’aprile del 2018 ha sancito che “vietare ad una donna di autodeterminarsi in relazione alla propria capacità di procreare, quando l’ordinamento assicuri che la stessa è libera di condizionamenti determinati da condizioni personali, economici o sociali appare pregiudizievole della stessa dignità della donna”.

Pertanto secondo l’Alta Corte, “la scelta di portare a termine una gravidanza per altri, segno di solidarietà attiva nell’altrui progetto procreativo, rientra nella capacità della donna di autodeterminarsi, dando libero svolgimento alla propria personalità”.


Esistono molti studi scientifici che dimostrano in maniera incontrovertibile che la qualità del benessere psichico e sociale con il quale un bimbo si forma e diventa uomo, dipende dall’ amore e dalla capacità di accudimento messo in essere nei suoi confronti, e non certo dalla pancia di chi l’ha fatto nascere.

Elemento di criticità secondo chi si oppone alla gestazione per altri è che non si possa parlare di un principio solidaristico tra committenti e portatrice quando questa avviene previo il pagamento di un compenso alla gestante, da cui il termine di “utero in affitto” con il quale viene sbrigativamente liquidata quella che per altri è una Gestazione Etica (questo è il vero nome dato da molti alla gestazione per altri).

Al riguardo andrebbe considerato il fatto che a prestarsi per tale pratica si rendono disponibili spesso sorelle, madri, amiche della donna che non può provvedere in proprio alla gestazione e che certo non lo fanno per motivi economici.

Per le “portatrici” al di fuori del giro parentale o amicale della committente e che pure per spirito solidaristico sono disponibili a intraprendere una gravidanza in favore di altri, è difficile, immaginare o pretendere che questa possa avvenire senza un'adeguata tutela economica.

In una Nazione quale la nostra, nella quale sono i problemi economici a far si che le coppie Italiane siano quelle con minor tasso di riproduzione al mondo, è alquanto improbabile che una donna, per quanto ben disposta nei confronti di altri esseri umani, possa prestarsi gratuitamente ad una gravidanza per altri a titolo puramente gratuito.
E’ evidente la necessità che tutto il “patto di gravidanza” avvenga attraverso regole chiare, sotto il controllo di un'autorità giudiziaria che consenta una “Gestazione Etica”, che tuteli i diritti e la dignità di tutti.
In questo contesto normativo non si può non prevedere un equo compenso determinato alla luce del sole, per un atto certamente straordinario, ma che non può prescindere da un correlato economico che deve essere riconosciuto alla gestante.

Come Associazione auspichiamo una seria discussione parlamentare che possa portare a scrivere una legge che consenta anche alle nostre figlie di poter realizzare, nel loro Paese, le loro legittime aspirazioni di maternità.

Di seguito sono illustrate le disposizioni legislative regolanti la Gestazione per Altri nelle Nazioni ove questa avviene in un contesto di legalità garantito da leggi dello Stato: Gestazione per altri: normative a confronto

Trapianto di utero

Trapianto di  Utero

Protocollo Sperimentale per il trapianto di utero seguito dall'Equipe dell' U.O.C.  di Ginecologia ed Ostretricia presso l' Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania

Dott. Scollo

trapiantouterocatania@gmx.com

https://www.facebook.com/Trapianto-di-utero-789384654597103/

 

Quanto segue è frutto di un ‘interlocuzione informativa avuta tra il dottor Emanuele Kaufmann, dottorando presso l’Unità Operativa di chirurgia generale e trapianti diretta dal Prof. U. Boggi (Università di Pisa), e un gruppo di ragazze Roki.

La Donatrice

La donatrice dell'utero viene selezionata tramite un'approfondita valutazione che comprende una lunga serie di esami, gran parte dei quali si eseguono già di routine nel caso di altri organi. In Italia deve essere una donatrice cadavere (morte cerebrale) in quanto non esiste una legge apposita per la donazione dell’utero da vivente. Mentre in altri paesi è possibile la donazione anche da vivente, solitamente la madre o la nonna del soggetto ricevente. 

La Ricevente

Anche la ricevente viene selezionata tramite un'approfondita valutazione che comprende una lunga serie di esami, gran parte dei quali si eseguono anche riceventi di altri organi. Viene valutata anche la stabilità dei partner e la condizione della coppia. Chi riceve deve avere “ovaie funzionanti” ma è affetta da infertilità assoluta per causa uterina (ad esempio appunto la Sindrome di Mayer Rokitansky Kuster Hauser)  e deve essere compatibile dal punto di vista immunologico con la donatice. 

Stimolazione Ormonale 

La ricevente viene  sottoposta ad un periodo di stimolazione ormonale, vengono poi prelevati gli ovociti e successivamente eseguita la fecondazione in vitro per poi congelare l'embrione.  

Trapianto dell'utero

Si tratta di un intervento chirurgico complesso che richiede di connettere oltre ai vasi sanguigni dell’utero ai vostri anche i legamenti ed il moncone vaginale.
Come tutti gli interventi chirurgici può avere delle complicanze sia mediche che chirurgiche (trombosi vascolari, infezioni anche importanti, rigetto) che possono porre a rischio la vita dell’organo e la vita della paziente. 
Con trapianto dovrete assumere una terapia immunosoppressiva (per fare si che il vostro corpo non combatta contro il nuovo organo).

Inseminazione 

artificiale 

Dopo un periodo variabile in cui non ci sono complicanze, corredato di stimolazione ormonale, si procederà all’inseminazione artificiale, verranno eseguite alcune modifiche alla terapia immunosoppressiva per non danneggiare l’embrione. Questo è uno dei problemi etici che sicuramente farà scalpore, dovete sapere che il rischio di malformazioni è lo stesso della popolazione generale. I rischi più rappresentati sono preeclampsia, basso peso alla nascita, ritardo di crescita intrauterino, aborto…

Parto Cesareo e rimozione dell'organo

Se tutto andrà bene il bambino nascerà per parto cesareo.

L' utero verrà espiantato subito dopo il parto, a meno che non si decida di procedere con una seconda gravidanza, in quel caso dovrebbe avvenire subito dopo la prima, ma ancora non vi sono dati in merito. 

La ricevente viene sottoposta a tre interventi chirurgici: trapianto, parto cesareo ed espianto; non considerando l’inseminazione artificiale che comunque è una procedura invasiva, ognuno dei quali ha possibili complicanze, ovviamente anche in relazione alla complessità dell’intervento.

Un capitolo a parte è quello della terapia immunosoppressiva:

può danneggiare alcuni organi (tipo il rene); aumenta il rischio di tumore, ad esempio il Papilloma virus potrebbe essere trasmesso con il trapianto: per questo a maggior ragione è importante eseguire tutte le analisi a donatrice e ricevente; può essere dannosa per il feto (non sono mai stati condotti esperimenti sull’uomo a riguardo).

C’è da dire che non si tratta di una terapia a lungo termine ma verrà assunta fino a quando l’utero non verrà espiantato quindi in teoria i rischi per voi sono minori rispetto ad un trapianto a lungo termine.

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